Resta confermato che tutti i dati e i documenti relativi all'operazione di esportazione devono essere trasmessi alle Autorità egiziane attraverso la apposita piattaforma almeno 48 ore prima della partenza del carico dal Paese esportatore. I dati richiesti sono essenzialmente: denominazione, tipologia di esportatore (società, affiliato o altro), indirizzo completo e indirizzo di posta elettronica dell'esportatore, numero di registrazione come esportatore autorizzato, partita IVA dell'importatore, codice del porto di esportazione, dati del carico, dati di fatturazione, codice HS, quantità/peso delle merci.
Una volta che l'importatore avrà caricato tutti i dati richiesti attraverso il sito dello Sportello unico nazionale per l’agevolazione del commmercio estero egiziano – Nafeza, l'importatore stesso e la banca riceveranno via e-mail il codice ACID, che dev’essere riportato sulla polizza di carico e sulla fattura commerciale. Tali documenti devono inoltre riportare il numero di partita IVA dell'importazione e quello di registrazione dell'esportatore nel proprio Paese. Qualora fosse richiesto, tali informazioni possono essere riportate nella casella 5 "Osservazioni" del certificato di origine. Per maggiori dettagli in proposito si veda il riquadro dedicato all’Egitto nel sito camerale.
Infine, gli esportatori sono invitati ad apporre sulle scatole e sugli imballaggi dei prodotti un "codice GS1", codice a barre di 14 cifre che garantisce la tracciabilità e l'identificazione delle merci. Il sistema GS1 interagisce direttamente con il sistema ACI. Qualora non sia possibile l'utilizzo del codice GS1, l'esportatore ha comunque l'obbligo di specificare in fattura il prodotto e il numero del relativo lotto.